COS’E’ IL BONUS LAVORO?
L’Incentivo Occupazione Giovani è una misura introdotta in Italia per favorire l’inserimento lavorativodei giovani, nell’ambito di Garanzia Giovani, ovvero il piano europeo per combattere la disoccupazione giovanile. Si tratta di una agevolazione rivolta alle aziende che assumono ragazzi iscritti al programma, mediante una diminuzione del costo del lavoro.
Cosa significa? Che i datori di lavoro possono usufruire di una riduzione dei contributi previdenzialiche, per legge, devono versare a favore dei lavoratori assunti. Con il Bonus in vigore lo scorso anno, la cui attuazione era disciplinata dal Decreto Direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016, l’agevolazione veniva erogata in 12 rate mensilie poteva essere concessa fino ad un massimo di 8.060 Euro l’anno.
COSA CAMBIA NEL 2018?
A partire dal 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020’, il vecchio pacchetto di incentivi per l’occupazione giovanile è stato sostituito dal nuovo Bonus Lavoro Giovani 2018.
La nuova Legge di Bilancio, infatti, prevede apposite misure per favorire l’occupazione giovanile stabile, indicate nei commi da 100 a 115 dell’Articolo 1 del provvedimento. Si tratta, nello specifico, di uno sgravio fiscale, a valere sui contributi Inps, per i datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti.
Questi ultimi potranno beneficiare di una riduzione del50% dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di tre anni (36 mesi), nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La decontribuzione sale al 100% nel caso dell’assunzione di studenti che hanno svolto un periodo di alternanza scuola lavoro o di apprendistato presso l’azienda. L’esonero decorre dal 1° gennaio 2018 e può essere concesso fino ad un importo limite di 3.000 Euro l’anno, ripartito su base mensile. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori domestici.
Una importante novità introdotta rispetto alla misura precedente è l‘innalzamento del limite di età dei giovani assunti previsto per accedere all’esonero per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018. Lo stesso è fissato fino a 34 anni, quindi per i contratti stipulati entro questa data riguarda gli inserimenti di ragazzi che non hanno compiuto i 35 anni di età.
L’estensione della soglia per l’assunzione incentivata agli under 35 è valida solo per quest’anno, mentre negli anni successivi il limite di età ammesso per fruire della misura è di 29 anni, ovvero la stessa sarà valida per le assunzioni di giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. L’ente incaricato della gestione degli incentivi per il lavoro giovanile è l’Inps.
Il nuovo Bonus Lavoro per i giovani potrà stimolare fortemente il mercato del lavoro. Il Governo, infatti, mira alla creazione di 300mila posti di lavoro grazie a questa misura.
A CHI E’ RIVOLTO?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, che non hanno compiuto 35 anni di età, nel caso di assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, o di età non superiore a 29 anni compiuti per le assunzioni effettuate successivamente.
Fanno eccezione i lavoratori per il cui inserimento a tempo indeterminato è stato già fruito, in parte, il beneficio previsto, che vengono nuovamente assunti a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati. In questo caso, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell’esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data del nuovo contratto di lavoro.
Per usufruire dell’incentivo, l’azienda che assume non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi precedentil’assunzione. Inoltre, nel caso di licenziamento di un lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente assunto nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore per il quale è stata effettuata l’assunzione esonerata, entro 6 mesi successivi all’inserimento, il beneficio viene revocato e si procede al recupero dell’esonero già fruito.
QUALI RAPPORTI DI LAVORO POSSONO ESSERE INCENTIVATI?
Le agevolazioni possono essere concesse per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
Gli aiuti vengono riconosciuti anche per la prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se l’apprendista non ha compiuto 30 anni alla data di prosecuzione del rapporto lavorativo. In questo caso, la decontribuzione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed è applicabile per un periodo non superiore a 12 mesi, sempre entro il limite annuo di 3.000 Euro.
Il Bonus Lavoro si applica anche per la conversione, successiva alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L’applicazione della decontribuzione è subordinata al rispetto dei limiti anagrafici previsti.
QUALI SONO GLI AIUTI PREVISTI?
L’Incentivo Occupazione Giovani 2018 prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i seguenti importi, a seconda del tipo di assunzione effettuato:
- 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3mila Euro annui, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL;
- intera contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, fino ad un massimo di 3mila Euro annui e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per l’assunzione con contratto a tutele crescenti, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, di studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
– aver svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, o nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008 o dagli ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
– aver svolto, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
DOCUMENTI UTILI
Per tutti i dettagli relativi al Bonus 2018 per assumere i giovani mettiamo a vostra disposizione questo DOCUMENTO (Pdf 311Kb) contenente il testo integrale dei commi da 100 a 115 dell’Articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Mettiamo, inoltre, a vostra disposizione questa breve guida sulla Legge di Bilancio 2018, con tante informazioni utili a favore dell’occupazione giovanile, dei lavoratori e dell’imprenditoria.
Cercheremo di tenervi informati sui nuovi incentivi per le aziende che assumono i giovani previsti per il 2018. Continuate a seguirci per restare aggiornati.