News: Legge annuale per il mercato e la concorrenza

  • di Redazione Il Solidale
  • 27 feb 2018
  • SOCIALE

Si fa riferimento alla nota di codesta Amministrazione n.62980 del 13.2.2017, relativa all’oggetto, con la quale,
nel fornire riscontro ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal Forum nazionale del Terzo settore in ordine
alla corretta applicazione della disposizione citata in oggetto, veniva espresso l’orientamento secondo il quale
la disposizione trovi applicazione a partire dal corrente anno, con la conseguenza che i soggetti tenuti
all’obbligo di pubblicazione provvedano ai relativi adempimenti entro il termine del 28 febbraio 2018.
Contestualmente, codesta Amministrazione investiva della questione la scrivente, per gli aspetti legati al
coinvolgimento degli enti del Terzo settore, al fine di conoscerne le relative determinazioni.


La disposizione in esame configura, come noto, una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una
pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA o con altri soggetti pubblici o con i
soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs n .33/2013. Più specificamente, i destinatari dell’obbligo sono le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni
individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i
soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS; le imprese.
I soggetti sopra indicati sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ad
€ 10.000,00. L’adempimento di tale obbligo, per le imprese, avviene attraverso la pubblicazione di tali
informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio
consolidato.


Preliminarmente, deve essere affrontata la questione relativa alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione: il
comma 125 della disposizione in esame stabilisce che l’obbligo di pubblicità e trasparenza decorre dall’anno
2018. Al riguardo, deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo ( la pubblicità degli
importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento ( 28 febbraio di ogni anno). Alla
luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi
percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme
prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi
agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di
pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.
Non può inoltre trascurarsi la considerazione che la disposizione in commento necessita di ulteriori
esplicitazioni, atte a chiarire l’esatto contenuto dell’obbligo di pubblicità e delle relative modalità di
adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter adempiere con esattezza e puntualità
alle prescrizioni normative.
In tale prospettiva, questa Amministrazione resta disponibile ad ogni ulteriore utile approfondimento della
questione.

Redazione