PER L’ANPAL LO STATO DI DISOCCUPAZIONE SI APPLICA ANCHE A CHI SVOLGE IL SERVIZIO CIVILE E NON COMPORTA LA SOSPENSIONE E LA CANCELLAZIONE DALLE LISTE DI COLLOCAMENTO O DI MOBILITÀ

  • di Redazione Il Solidale
  • 1 ago 2019
  • LAVORO

PER L’ANPAL LO STATO DI DISOCCUPAZIONE SI APPLICA ANCHE A CHI SVOLGE IL SERVIZIO CIVILE E NON COMPORTA LA SOSPENSIONE E LA CANCELLAZIONE DALLE LISTE DI COLLOCAMENTO O DI MOBILITÀ

Con la circokare n.1/2019 del 23 luglio 2019, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) ha reso note le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, sulla scorta delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n.26). Il D.L. 4/2019 ha reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, riferita a coloro che non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato sia autonomo, oppure che siano lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia rispettivamente pari o inferiore a 8.145 euro annui o 4.800 euro annui. Tra le attività lavorative, che non costituiscono rapporto di lavoro, ci sono anche i tirocini, borse di studio e il servizio civile. L'art. 16 del D.Lgs. 40/2017 ricorda infatti come «il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità».