Lavoratori fragili Covid: chi sono, visita medica, diritti, agevolazioni

  • di Redazione Il Solidale
  • 6 ott 2020
  • LAVORO

Lavoratori fragili Covid: chi sono, visita medica, diritti, agevolazioni

In questa fase di ripresa delle attività produttive post lockdown il Ministero del lavoro di concerto con il dicastero della Salute è intervenuto con la Circolare n. 38 del 4 settembre 2020 con lo scopo di definire la tutela della salute dei lavoratori maggiormente esposti ai rischi da contagio COVID-19, definiti lavoratori fragili. Nel documento, richiamando la Circolare del Ministero della salute datata 29 aprile 2020, si individuano i cosiddetti “lavoratori fragili” coloro, per intenderci, che in caso di positività al virus SARS CoV-2, rischiano gravi ripercussioni alla salute se non addirittura la morte. I soggetti interessati possono chiedere una visita medica interna o presso strutture pubbliche, al fine di stabilire l’idoneità delle mansioni svolte e delle misure di protezione adottate dall’azienda nel proteggerli dai rischi del virus COVID.... Sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19. L’età, d’altro canto, non determina di per sé uno stato di fragilità del lavoratore. In tal caso è necessario che sia accompagnata da patologie preesistenti. Solo sotto quest’aspetto si può parlare di “maggiore fragilità” delle fasce di popolazione di età più elevata.... La Circolare n. 38 afferma che i lavoratori con patologie a scarso compenso clinico (come malattie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche) possono chiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure di adeguate misure di sorveglianza sanitaria... Oltre che sulla documentazione medica riguardante le patologie preesistenti (fornita dal dipendente) il giudizio del medico dovrà fondarsi anche sulla dettagliata descrizione da parte dell’azienda... La visita medica che si conclude con un giudizio di non idoneità temporanea a svolgere le attività ordinarie, impone all’azienda di individuare mansioni equivalenti o inferiori a cui l’interessato può essere temporaneamente adibito, pur senza subire alcun cambiamento di retribuzione o trattamento normativo…  - Questo è quanto si legge nel più ampio articolo del 16 settembre 2020, pubblicato da leggioggi.it (fonte notizia).